Unione Italiana Ciechi ONLUS
Sezione Provinciale di
Taranto

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LEGGE EX 284/97.
Legge 28 agosto 1997, n. 284.

"Disposizioni per la prevenzione della cecitā e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997



Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecitā e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva č destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 č destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli giā esistenti.

2. Con decreto del Ministro della sanitā, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonchč i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1.

3. La restante disponibilitā di lire 1.000 milioni č assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecitā, per le attivitā istituzionali.

4. L'attivitā della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecitā č sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanitā.

5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecitā, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanitā una relazione sull'attivitā svolta nell'esercizio precedente nonchč sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.

6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanitā gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecitā, nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.

7. Il Ministro della sanitā, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecitā, l'educazione e la riabilitazione visiva nonchč sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalitā.

Art. 3.

1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attivitā lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

2. Per le finalitā di cui al comma 1, č autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarietā sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalitā ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarietā sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In relazione alle finalitā di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 č concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivitā di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Ultimo Aggiornamento Giugno 2004.
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